La riforma del Fondo di garanzia

Le nuove regole del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, introdotte dal Decreto Legge “anticipi”, resteranno in vigore fino alla fine dell’anno.

Le deroghe, alle modalità di funzionamento del Fondo, confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a cinque milioni di euro e la gratuità per le microimprese.

Allo stesso tempo, sono state ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.

L’articolazione complessiva delle percentuali di copertura risulta semplificata rispetto alla normativa pre-pandemica:

• 80% per operazioni d’investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore;

• 60% o 55% per operazioni di liquidità;

• 50% per operazioni di capitale di rischio.

Sono previste delle novità anche per le operazioni d’importo ridotto, con il significativo ampliamento del loro raggio di azione: il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti confidi “autorizzati”.

Anche per le commissioni, la riforma prevede novità e conferme: le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese.

Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Invece, per la garanzia diretta, le commissioni si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.

Il Fondo di garanzia per le PMI, inoltre, ha previsto la concessione di prolungamenti della durata delle garanzie per le imprese in temporanea difficoltà finanziaria. Questo intervento è rivolto a quelle imprese che presentano rate scadute e non pagate, sconfinamenti o altre situazioni critiche non configuranti un vero stato di insolvenza. Le imprese interessate sono quelle che hanno richiesto finanziamenti per l’emergenza Covid-19.

Grazie alla riserva speciale del Fondo di garanzia, infine, le PMI e le Small Mid Cap con sede principale o unità locale nelle regioni del Mezzogiorno possono beneficiare di garanzie rafforzate. La copertura può arrivare fino all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione/controgaranzia.

La riserva speciale interviene su operazioni per investimenti in beni materiali e immateriali o per esigenze di capitale circolante, con esclusione del consolidamento di passività finanziarie a breve termine e delle ristrutturazioni di debiti pregressi e dei finanziamenti misti. Il plafond stanziato ammonta a 500 milioni di euro.

Per la richiesta di attivazione della garanzia, l’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al fondo PMI. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia della riserva speciale.

In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi (intermediario finanziario) accreditato che garantisce l’operazione in prima istanza. Saranno poi le banche e i Confidi che, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti, invieranno la domanda di accesso alla garanzia della riserva speciale.      







Pubblicato il 08/22/24