Nell’obiettivo condivisibile di fornire maggiore protezione ai viaggiatori,
si annida il rischio di creare un sistema normativo insostenibile per il settore ricettivo
La Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, è stata introdotta nel 2015 per fornire maggiori garanzie ai consumatori che acquistano pacchetti turistici. Con l’evoluzione del mercato e l’emergere di nuove modalità di vendita dei servizi turistici, le Istituzioni europee ritengono necessario rivederla, al fine di adattarla alle nuove sfide e garantire una maggiore protezione ai viaggiatori.
Federalberghi, direttamente e tramite HOTREC, ha rappresentato alle Istituzioni europee la preoccupazione per alcune criticità contenute nella proposta di revisione che, nel testo attuale, rischia di penalizzare le strutture ricettive nell’obiettivo di conferire maggiore tutela ai viaggiatori.
Con tale proposta, i pacchetti turistici europei diventeranno ancora meno competitivi sul mercato internazionale, e ciò inevitabilmente porterà conseguenze negative per le imprese ricettive europee, che già risentono per la forte perdita di ricavi dopo il fallimento del tour operator Thomas Cook e la pandemia da Covid 19.
Relativamente al campo di applicazione della Direttiva, Federalberghi ritiene che vada confermata la normativa italiana, che prevede che non sia considerato come pacchetto turistico la vendita del servizio di alloggio in combinazione con un altro servizio a esso intrinsecamente connesso, secondo la prassi locale. Deve essere chiaro che non può essere considerato “pacchetto”, ai sensi della Direttiva europea, la vendita dello skipass insieme all’alloggio in albergo, del biglietto di ingresso allo stabilimento balneare o termale al mare o alle terme, del biglietto di ingresso al museo nelle città d’arte o della degustazione di vino a Montalcino.
La Direttiva vigente consente di vendere la camera d’albergo insieme a un altro servizio turistico, senza ricadere nel suo campo di applicazione, qualora il costo del secondo servizio non superi del 25% il costo della camera. Secondo Federalberghi, tale soglia va innalzata e portata almeno al 30%.
Inoltre, Federalberghi e HOTREC contestano fortemente la proposta di limitare la percentuale di acconto richiedibile al 25% del prezzo totale, nonché il limite di 28 giorni prima dell’inizio del pacchetto per poter richiedere il saldo. La decisione sui termini di pagamento è una scelta imprenditoriale che deve essere lasciata al libero mercato. I pagamenti anticipati contribuiscono a garantire liquidità alle imprese e allo stesso tempo assicurano ai consumatori prezzi più competitivi.
Ma ci sono altri punti della proposta di revisione della Direttiva che sono stati fortemente criticati. In primo luogo, non è condivisibile la proposta di estendere il diritto di recesso senza costi per i viaggiatori nel caso d’insorgenza di circostanze straordinarie nel luogo di origine o di partenza. Si tratta di un rischio di cui devono farsi carico i viaggiatori, eventualmente provvedendo a stipulare un’apposita polizza assicurativa. Inoltre, se da un lato viene accolta con favore la normalizzazione del rilascio di voucher come alternativa al rimborso per i pacchetti di viaggio annullati, dall’altro preoccupa la previsione dell’obbligo di rimborso automatico al viaggiatore dell’importo del voucher, se non utilizzato entro il suo periodo di validità, senza necessità di alcuna richiesta.
Infine, è stato chiesto al legislatore europeo di riconsiderare la proposta d’introdurre l’obbligo per il fornitore di servizi, tra cui è compreso l’imprenditore ricettivo, di risarcire entro 7 giorni gli organizzatori di pacchetti di viaggio se un servizio viene cancellato o non effettuato. Tale disposizione incide sulla libertà negoziale delle imprese, favorendo le grandi aziende finanziariamente in grado di rimborsare nei tempi stabiliti.