Contributi INPS, differenze del CCNL degli alberghi e dei ristoranti e bar

È importante rammentare al proprio consulente del lavoro le differenze tra il CCNL degli alberghi e quello dei bar e ristoranti, per evitare di sostenere oneri impropri

 

L’INPS ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile, che i datori di lavoro dei pubblici esercizi devono versare a favore del personale dipendente.

La questione merita di essere seguita con grande attenzione, superando la naturale ritrosia che potrebbe essere indotta dai tecnicismi che rendono la materia un po’ ostica per i non addetti ai lavori.

“È importante chiedere al proprio consulente del lavoro di verificare l’applicazione delle aliquote contributive corrette, sottolineando la necessità di non fare confusione tra il CCNL turismo applicato agli alberghi e quello della ristorazione. Le regole che disciplinano nei due settori il trattamento da applicare in caso di malattia dei dipendenti, così come la misura dei contributi da pagare all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sono simili ma non identici”, spiega il direttore generale di Federalberghi Alessandro Massimo Nucara.

L’INPS, accogliendo le sollecitazioni di Federalberghi, ha chiarito che “i ristoranti, caffè, bar, annessi all’azienda alberghiera, quando costituiscono parte integrante della stessa e sono gestiti direttamente dall’albergatore, anche se con separata licenza, rientrano nell’ambito organizzativo del comparto alberghiero rappresentato dalla Federalberghi e sono pertanto esclusi dal versamento del contributo aggiuntivo dello 0,77%”.

Il contributo “è invece dovuto – sempreché sia stata rilasciata autonoma licenza – dagli esercizi che, pur essendo condotti direttamente dall’albergatore, siano organizzati con gestione distinta e indipendente da quella dell’albergo e con personale esclusivamente a essi adibito; da quelli che, costituendo una gestione a sé stante dell’albergatore, abbiano una rilevanza del tutto preponderante rispetto a quella complementare alberghiera e da quelli che siano concessi dall’albergatore in gestione a terzi”.

Inoltre, l’Inps ha precisato che “qualora, indipendentemente dal numero delle stanze per alloggio (anche inferiore a nove), le piccole pensioni siano invece strutturate come aziende a carattere ricettivo, esse rientrano nell’ambito organizzativo del comparto alberghiero e sono pertanto escluse dal versamento del contributo dello 0,77%”.

“Il caso di cui ci occupiamo oggi – prosegue Nucara – riguarda il contributo dello 0,77%, ma di recente abbiamo rilevato un problema analogo anche sulle maggiorazioni per lavoro stagionale, che per chi applica il CCNL dei bar e dei ristoranti possono valere sino al 20% della retribuzione, mentre nel settore alberghiero sono affidate alla competenza della contrattazione integrativa territoriale, che solitamente stabilisce importi in cifra fissa, molto più contenuti, o – come accade in molti territori – non prevede la corresponsione di nessuna maggiorazione. Anche in questo caso, le differenze determinano oneri cospicui che, se non si presta attenzione, finiscono con il gravare impropriamente sulle imprese alberghiere”.







Pubblicato il 09/04/24