Prorogata la ZES unica
Con la Legge di bilancio, l’attuale modalità dell’incentivo per le imprese del Mezzogiorno (Zes unica) viene riproposta anche per il 2025. Le risorse finanziarie destinate sono 2,2 miliardi di euro
di Antonio Griesi
Il Decreto Legge “Sud” (D.L. 19 settembre 2023, n. 124) ha istituito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono attivate nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).
Con la Legge di bilancio per l’anno 2025, il Governo ha previsto la proroga di tale credito d’imposta dal 1 gennaio al 15 novembre 2025 e autorizzato la spesa di 2,2 miliardi di euro.
I soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.
L’agevolazione non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà, come definite dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Gli interventi ammessi
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto iniziale, realizzati dal 1 gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Il credito d’imposta ZES unica richiede, pertanto, non soltanto la semplice acquisizione di beni strumentali nuovi, ma anche che tali investimenti facciano parte di un “progetto d’investimento iniziale”. Le definizioni di “investimento iniziale” sono contenute all’interno dell’articolo 2, punti 49, 50 e 51 del General Block Exemption Regulation (GBER, il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione).
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Gli operatori devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
I soggetti che hanno presentato la comunicazione, a pena di decadenza dall’agevolazione, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il mese di gennaio 2025, dovranno essere approvati i modelli da utilizzare per le suddette comunicazioni e dovranno essere definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025, si prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale notificato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Tale ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
I requisiti necessari
Requisito necessario ai fini del riconoscimento del credito d’imposta è che i beni siano strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.
L’agevolazione è riservata alle piccole, medie e grandi imprese nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
In base all’articolo 4 del D.P.C.M. 17 maggio 2024 il credito d’imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese, consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, e varia:
- a seconda della zona (o Regione) dove è ubicata la struttura produttiva che effettua l’investimento;
- in base alla dimensione dell’impresa beneficiaria;
- all’entità dei costi ammissibili.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1 gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti d’investimento d’importo inferiore a 200mila euro.
Attestazione sostenimento delle spese ammissibili
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Modello di comunicazione
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, con le relative istruzioni, per il credito d’imposta ZES unica. A partire dal 31 marzo 2025 la comunicazione potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, esclusivamente per via telematica tramite il software ZESUNICA2025.
Il termine d’invio scade il 30 maggio 2025.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. 17 maggio 2024 e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 del D.P.C.M. 17 maggio 2024 è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del medesimo provvedimento.
Relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150mila euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (si tratta, in particolare, di verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia).
L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo fruibile, pena lo scarto dell’operazione di versamento, e l’importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione.
Il credito d’imposta ZES unica deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta, nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il codice tributo da utilizzare in compensazione è il 7034, denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica - articolo 16, del Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124”.
Per quanto concerne il rapporto con il credito d’imposta “Transizione 5.0”, la Legge di bilancio per l’anno 2025 ha previsto la cumulabilità del credito d’imposta con quello per gli investimenti nella ZES unica.
La cumulabilità è altresì prevista con altri incentivi che non sono aiuti di Stato, con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che hanno a oggetto i medesimi costi, purché non vengano superati i limiti massimi di aiuto consentiti dalle regole UE.
Il D.P.C.M. 17 maggio 2024 (articolo 7, commi da 8 a 12) prevede, infine, la rideterminazione del credito d’imposta nei casi in cui i beni oggetto dell’agevolazione:
- non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione.
La suddetta rideterminazione vale anche per i beni acquisiti in locazione finanziaria, anche se non viene esercitato il riscatto.
Le risorse finanziarie disponibili
Viene fissato a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta.
Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario sarà pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
La percentuale sarà resa nota mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.