La ritenuta sulle provvigioni

                                                                            La ritenuta sulle provvigioni

Dal primo maggio è obbligatorio operare la ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte alle agenzie di viaggio: un nuovo adempimento a carico delle strutture ricettive

di Federica Bonafaccia

La Legge di bilancio per l’anno 2026 ha previsto l’applicazione di una ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, incluse quelle corrisposte dalle strutture ricettive. L’obbligo è entrato in vigore il 1° maggio scorso.

In attesa di eventuali indicazioni che l’Agenzia delle Entrate potrebbe formulare sull’argomento, è utile fornire alcuni chiarimenti, assumendo a riferimento le norme e i documenti di prassi attualmente disponibili.

ambito soggettivo

Si ritiene che, oltre alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, vadano ricompresi nell’ambito di applicazione della normativa tutti i soggetti che agiscono nella veste d’intermediari dediti alla vendita di servizi turistici, senza alcun tipo di distinzione basata sulla forma giuridica adottata.

è da ritenere, inoltre, che rientrino nell’ambito applicativo della normativa anche altri soggetti intermediari, seppur non formalmente denominati “agenzie di viaggi e turismo”, quali, ad esempio, i portali attraverso cui vengono effettuate prenotazioni di servizi ricettivi e turistici.

soggetti non residenti

La ritenuta si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

In questo caso, il committente deve acquisire la documentazione necessaria dal soggetto non residente (ad esempio: certificazione di residenza fiscale o eventuali dichiarazioni sul regime fiscale applicato), così da poter valutare se la provvigione rientra nell’ambito della normativa italiana o se è esclusa per effetto di regimi speciali o convenzioni internazionali sul divieto della doppia imposizione.

Il committente potrà quindi farsi rilasciare dal fornitore non residente una dichiarazione resa in forma libera, preferibilmente su carta intestata, con indicazione esplicita dell’assenza di stabile organizzazione in Italia.

È opportuno che la dichiarazione sia datata, firmata e conservata agli atti dal committente italiano per eventuali controlli fiscali. In assenza di tale documentazione, il rischio di contestazioni in sede di verifica fiscale rimane elevato.

Per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese associate, Federalberghi ha fornito alle associazioni territoriali degli albergatori le dichiarazioni rese dai principali portali stranieri, quali Booking.com, Travelscape (Expedia) e Hrs.

base imponibile

La ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni. Se i percipienti comunicano al committente che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è ridotta al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

aliquota

L’aliquota applicabile è fissata indirettamente mediante richiamo a quella applicabile per il primo scaglione IRPEF, che attualmente è pari al 23%.

L’aliquota effettiva è, conseguentemente, pari all’11,5% in via ordinaria (23% da calcolarsi sul 50% delle provvigioni) riducibile al 4,6% (23% sul 20%) nei casi in cui il percipiente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

provvigioni trattenute dai percipienti

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti, l’importo corrispondente alla ritenuta.

Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

momento impositivo

La ritenuta deve essere effettuata all’atto del pagamento delle provvigioni.

In analogia con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, si ritiene che rilevino i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° maggio 2026, a prescindere dal momento della loro maturazione.

versamento della ritenuta

Il versamento della ritenuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della provvigione, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

ritenuta effettuata ma non versata

Il sostituto d’imposta che ritarda o omette di versare la somma trattenuta in favore dell’Erario è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo non versato. Se il versamento avviene con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta al 12,5%. In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta con ritenute non versate, si applica una sanzione amministrativa pari al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Inoltre, se la violazione riguarda ritenute certificate, può configurarsi il reato di omesso versamento di ritenute certificate, punibile penalmente se l’importo supera 150mila euro.

ritenuta non effettuata

Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto.

La violazione si configura quando il sostituto corrisponde al sostituito l’intera somma, senza trattenere la ritenuta, anche se poi versa comunque l’importo all’Erario.

Il sostituto può tentare di recuperare dal sostituito le somme versate all’erario, ma resta comunque soggetto alla sanzione per l’omessa ritenuta.

scomputo dalle imposte

La ritenuta è effettuata a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle società dovuta dal soggetto che percepisce le commissioni. Viene scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

 certificazione unica

I sostituti d’imposta che operano ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, di provvigioni e redditi diversi sono tenuti al rilascio al percipiente della Certificazione Unica e alla conseguente trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate.







Pubblicato il 07/03/26