Bonus barriere architettoniche, quanto conviene

L’incentivo per l’abbattimento, o l’eliminazione, delle barriere architettoniche,

di cui all’articolo 119-ter del DL n. 34/2020, resta in vigore fino alla fine del 2025

 A seguito della riscrittura della disciplina operata dal Decreto Legge “salva spese”, il bonus barriere architettoniche, per le spese sostenute nel 2025, spetta solo per gli interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servo-scala, piattaforme elevatrici. La detrazione non può più essere fruita per la sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, per il rifacimento o l’adeguamento di servizi igienici, impianti elettrici, citofonici e per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Sono agevolabili gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. Quanto si può risparmiare?

 I soggetti beneficiari

Possono beneficiare del bonus barriere architettoniche i soggetti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In particolare, hanno diritto alla detrazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

- le società semplici;

- le associazioni tra professionisti;

- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

 Gli interventi agevolabili

A seguito della riscrittura della disciplina, per le spese sostenute a decorrere dal 30 dicembre 2023, il bonus barriere architettoniche spetta solo per gli interventi aventi per oggetto:

- scale;

- rampe;

- ascensori;

- servo-scala;

- piattaforme elevatrici.

A decorrere dal 30 dicembre 2023, la detrazione non può più essere fruita per:

- la sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti;

- il rifacimento o l’adeguamento di servizi igienici, impianti elettrici, citofonici;

- gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;

- in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il rispetto di detti requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Danno diritto all’agevolazione gli interventi effettuati su edifici già esistenti, di qualsiasi categoria catastale. I titolari di reddito d’impresa sono ammessi all’agevolazione a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come “strumentali”, “beni merce” o “beni patrimoniali”.

Il pagamento delle spese agevolate con il bonus barriere architettoniche deve avvenire con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16 bis del TUIR, ossia mediante bonifico parlante, da cui devono risultare:

- la causale del versamento;

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

 Misura della detrazione e limite massimo di spesa

La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

- 40.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità;

- 30.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità.

Non trattandosi di una disposizione specifica per gli alberghi (al contrario del bonus alberghi 65% e 80%, per i quali i termini sono scaduti), il limite di spesa applicabile è 50.000 euro, in quanto la struttura ricettiva è assimilabile agli edifici unifamiliari.

 Quando

L’agevolazione può essere fruita sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e nei quattro successivi.

La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.

L’agevolazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento, in quanto in tale caso, il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate

 Calcoliamo il risparmio

Si supponga che nel 2025 l’albergatore installi un ascensore, spendendo complessivamente 32.000 euro (IVA compresa).

Poiché la spesa sostenuta non supera il limite massimo ammesso a detrazione (50.000 euro), la detrazione va calcolata sulla spesa sostenuta (32.000 euro).

La detrazione fiscale complessivamente spettante ammonta quindi a 24.000 euro (il 75% di 32.000 euro).

Tuttavia, il risparmio effettivo dipende anche dalla capienza fiscale del contribuente. Ciascun contribuente, infatti, ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

Pertanto, in tutti gli anni dell’incentivo, la capienza fiscale dell’albergatore deve essere pari o superiore a 4.800 euro (24.000 : 5 anni = 4.800 euro per anno).







Pubblicato il 01/21/25