Notizie sulle leggi più importanti per le imprese turistico ricettive, in materia di fisco, incentivi e gestione di impresa.

12 May 2025
Milleproroghe 2025

                                                                            Milleproroghe 2025

Le principali proroghe applicabili al settore turismo, che il Governo e il Parlamento hanno approvato accogliendo le istanze di Federalberghi

Il Decreto legge “milleproroghe” contiene diverse misure di grande importanza per le imprese turistico-ricettive e termali, che riepiloghiamo in questo articolo.

 prevenzione incendi

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 16 marzo 2012, potranno completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2026.

è bene sottolineare che la misura non ha carattere generalizzato, ma riguarda unicamente le strutture che hanno già implementato un insieme di misure a tutela dei propri ospiti e che sono all’opera per realizzare ulteriori migliorie.

Infatti, è previsto che entro il 31 dicembre 2025 debba essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco una SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita a uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi; è stato inoltre prorogato al 31 dicembre 2025 l’analogo termine relativo ai rifugi alpini.

 agevolazioni per le imprese turistiche

Si proroga fino al 31 ottobre 2025 il termine per la conclusione degli interventi agevolati che beneficiano del credito d’imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche (cosiddetti IFIT).

Si tratta di agevolazioni per interventi d’incremento dell’efficienza energetica delle strutture; imprese turistiche, con riferimento alle spese sostenute, incluse quelle di progettazione, per interventi d’incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione.

 semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali

è stato rinviato di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine entro il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, possono essere realizzati previa Dichiarazione d’Inizio Lavoro asseverata.

contratti a termine

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i datori di lavoro del settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

 rottamazione quater

Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate, per l’adesione alla rottamazione quater, i debitori che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dal beneficio possono essere reintegrati rendendo una richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2025.

Il pagamento delle somme, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo dal 1 novembre 2023, potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, oppure nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025.

 dorsale appenninica

I residui dei bilanci 2023 e 2024 delle Regioni della dorsale appenninica potranno essere impiegati per sostenere le imprese turistico-ricettive, termali e della ristorazione che, a causa della scarsità di neve, hanno subito perdite di almeno il 30% nel periodo dal 1 novembre 2022 al 15 gennaio 2023.

 assemblee online

Sino al 31 dicembre 2025 sarà possibile svolgere a distanza le assemblee degli organi di società ed enti, anche quando la modalità non è prevista dallo statuto.

A.G.



5 May 2025
Booking.com si adegua

Gli impegni assunti dal portale a seguito dell’intervento dell’Autorità antitrust italiana

di Federica Bonafaccia

 L’AGCOM ha chiuso l’istruttoria per presunto abuso di posizione dominante nei confronti delle società Booking.com Srl (Italia), Booking.com B.V. e Booking.com International B.V., accettando gli impegni proposti (procedimento A558-A558B).

L’Autorità, accogliendo le istanze di Federalberghi, aveva avviato il procedimento per le condotte potenzialmente abusive di Booking.com, che avrebbero limitato l’autonomia delle strutture alberghiere italiane di differenziare le proprie tariffe tra Booking.com e altri canali di vendita online, aderendo ad alcuni programmi promossi da Booking.com. Si tratta, in particolare, dei programmi “Partner Preferiti” e “Preferiti Plus”, che presentano vantaggi in termini di visibilità nei risultati di ricerca a fronte del pagamento di commissioni più elevate e dell’impegno a offrire su Booking.com prezzi “competitivi”, e del cosiddetto “Booking Sponsored Benefit”, che consente a Booking.com di applicare – senza il consenso della struttura – uno sconto per allineare l’offerta sulla sua piattaforma alla migliore tra quelle disponibili online.

L’Autorità ha ritenuto gli impegni proposti da Booking.com idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali. Il gruppo ha infatti presentato un pacchetto di impegni per assicurare che i prezzi applicati dalle strutture ricettive su canali di vendita online diversi da Booking.com non vengano presi in considerazione in alcuna fase del funzionamento e della promozione dei citati programmi. Inoltre, viene modificata coerentemente la comunicazione interna/esterna con le strutture ricettive sull’accesso e sul funzionamento di questi programmi e viene aumentata la trasparenza nei confronti delle strutture stesse sul loro funzionamento, inviando e-mail nominative una tantum ai nuovi partner e dati statistici su base periodica e regolare.

Secondo l’Autorità, gli impegni presentati da Booking.com garantiscono che i criteri di partecipazione e il funzionamento dei programmi in questione siano scollegati, in ogni fase della loro attuazione, dalle strategie di prezzo praticate dalle strutture ricettive sugli altri canali di vendita. In questo modo, sempre secondo l’Autorità, si garantisce l’autonomia commerciale delle strutture ricettive e si favoriscono le dinamiche competitive tra le OTA nell’offerta di servizi di intermediazione e prenotazione online. Inoltre, la maggiore trasparenza in merito al funzionamento dei programmi “Partner Preferiti”, “Preferiti Plus” e “Booking Sponsored Benefit” permette alle strutture di assumere decisioni più informate riguardanti i costi e i benefici derivanti dalla partecipazione agli stessi.

L’Autorità ha quindi chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione, e ha reso obbligatori gli impegni presentati da Booking.com, che dovrà nominare un fiduciario, incaricato del monitoraggio, che dovrà relazionare periodicamente l’Autorità sul loro stato di attuazione.

Di seguito, la sintesi degli impegni assunti da Booking.com:

 Impegno n. 1 - Programmi Preferiti

Booking.com si è impegnata a non introdurre l’obbligo per le strutture ricettive partner di applicare Prezzi Esterni (e cioè i prezzi applicati dalle strutture ricettive sul proprio canale diretto o sulle piattaforme di altre OTA) uguali o superiori rispetto a quelli applicati sulla piattaforma di Booking.com, al fine di entrare e/o rimanere nei Programmi Preferiti. Il performance score e qualsiasi altro requisito (attuale e futuro), e i relativi metodi di calcolo, per entrare e/o rimanere nei Programmi Preferiti, non prenderanno quindi in considerazione i Prezzi Esterni come input.

Booking.com garantirà, inoltre, che i documenti sul performance score messi a disposizione dei partner riflettano correttamente gli input rilevanti per il performance score (che non includono e non includeranno i Prezzi Esterni), in modo che questi possano prendere decisioni informate sulla propria strategia commerciale (compreso l’accesso ai Programmi Preferiti e il mantenimento del relativo status).

 Impegno n. 2 - Possibilità di entrare e uscire liberamente dai Programmi Preferiti

Booking.com chiarirà nella documentazione e nelle comunicazioni destinate ai partner che possono entrare/uscire dai Programmi Preferiti ogni volta che lo desiderano.

La sospensione di 180 giorni dai programmi si applicherà solo quando i partner vengano de-preferiti (e cioè siano stati rimossi dai Programmi Preferiti da Booking.com in ragione del mancato rispetto dei relativi requisiti di idoneità), o comunque scelgano di uscire da tali programmi dopo essere stati informati che saranno de-preferiti.

 Impegno n. 3 - Stime sull’impatto della partecipazione ai Programmi Preferiti

Booking.com fornirà ai partner le stime relative ai pernottamenti aggiuntivi e ai ricavi aggiuntivi ottenuti aderendo ai Programmi Preferiti, e fornirà materiale formativo aggiuntivo per aiutarli a utilizzare gli strumenti esistenti che permettano di verificare l’impatto della loro partecipazione ai Programmi Preferiti.

 Impegno n. 4 - Booking Sponsored Benefit (BSB)

Booking.com eliminerà l’External Price Overview (EPO) quale criterio rilevante per il BSB. Pertanto, i Prezzi Esterni non saranno considerati come un input in nessuna fase della decisione relativa a se o quando applicare il BSB ai partner.

Nella misura in cui sono rese disponibili attraverso la dashboard sulla pagina extranet dei partner, Booking.com renderà le informazioni sui Prezzi Esterni disponibili a tutte le strutture ricettive partner per cui la Società ottiene le scansioni dei prezzi esterni, e rimuoverà il flag “competitivo/non competitivo” da tale dashboard.

Booking.com informerà ciascun partner sulla percentuale di prenotazioni che sono state soggette a una riduzione di prezzo derivante dal BSB negli ultimi 30 giorni, e sulla percentuale media della riduzione di prezzo derivante dal BSB applicata alle sue strutture negli ultimi 30 giorni, aggiornando tali dati giorno per giorno.
Un flag binario (sì/no) chiarirà al partner, dopo ogni prenotazione, se questa sia stata soggetta alla riduzione di prezzo derivante dal BSB.

 Entrata in vigore e periodo di validità

Booking.com si è impegnata a implementare l’impegno n. 3 entro il mese di giugno 2025, e tutti gli altri impegni entro il mese di aprile 2025.

Gli impegni rimarranno validi per un periodo di dieci anni dalla loro implementazione.



18 January 2025
Musica d’ambiente, accordo con Siae

Federalberghi ha rinnovato l’accordo con la società che tutela gli autori per il prossimo triennio, ottenendo il massimo dello sconto per le aziende associate

 

Grazie all’adesione di Federalberghi a un nuovo piano di collaborazione, la Siae ha prorogato per il triennio 2025-2027 la validità dell’accordo vigente, che stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dovuti agli autori di opere musicali, rappresentati da Siae, per la diffusione di musica d’ambiente nelle aziende ricettive associate.

I compensi per la musica d’ambiente sono calcolati sulla base di alcuni criteri, quali la classifica della struttura ricettiva, il tipo di apparecchio e le modalità di utilizzo, distinguendo l’impiego di apparecchi in ambienti comuni dall’utilizzo di apparecchi all’interno delle camere dei clienti.

L’accordo prevede di regola il pagamento dei compensi in abbonamento annuale, da stipulare tassativamente entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Gli abbonamenti, oltre che annuali, possono però essere stipulati anche semestralmente (entro gennaio o luglio, o il primo mese del semestre di apertura per gli stagionali), trimestralmente (entro i primi 15 giorni di gennaio, aprile, luglio o ottobre) o mensilmente (entro i primi 10 giorni del mese). In tali ipotesi, gli importi dovuti sono ragguagliati rispettivamente al 60, 40 e 20% del costo dell’abbonamento annuale.

A decorrere dall’anno 2025, in considerazione di alcune criticità relative alla disciplina della concorrenza, la Siae ha ridotto a tutte le associazioni convenzionate gli sconti finora applicati ai rispettivi soci, riconoscendo il medesimo trattamento a tutte le associazioni a parità di condizioni. Lo sconto applicabile dall’anno 2025 varia da un minimo dell’8% a un massimo del 27%, sulla base della collaborazione prestata dall’associazione convenzionata.

Federalberghi ha aderito alla proposta di collaborazione di livello superiore, al fine di pervenire al massimo livello di sconto per le aziende associate, pari al 27% sui compensi dovuti. Tale riduzione sarà riconosciuta non solo agli alberghi associati, ma anche alle altre strutture ricettive rappresentate dalla Federazione, quali residence e case-albergo, agriturismo, affittacamere e bed & breakfast.

Come di consueto, a ridosso della scadenza dei termini per rinnovare l’abbonamento, Federalberghi, direttamente o tramite le proprie associazioni territoriali, invia alle aziende il certificato associativo, necessario per ottenere le riduzioni previste. Le aziende che non ricevessero i certificati in tempo utile per effettuare gli abbonamenti potranno ottenere una copia rivolgendosi alle associazioni di appartenenza.

Le aziende riceveranno dalla Siae, inoltre, un avviso di pagamento con allegato il MAV bancario da utilizzare presso qualsiasi banca, elaborato sulla base di dati già in suo possesso. Tale sistema non esclude la possibilità di continuare ad avvalersi per il pagamento degli sportelli Siae, a cui ci si dovrà comunque rivolgere in caso di variazioni rispetto a precedenti comunicazioni e in caso di nuovi abbonamenti.

Il pagamento tramite MAV, inoltre, non esclude l’obbligo di munirsi del certificato di Federalberghi, che dovrà essere conservato in azienda e trasmesso in copia all’ufficio territoriale della Siae, anche in formato digitale o via fax.

Si ricorda che il mancato rispetto dei termini tassativamente previsti per effettuare gli abbonamenti comporta la perdita delle riduzioni sui compensi dovuti.

A partire dal 1 dicembre 2024, la Siae ha introdotto delle nuove clausole negoziali volte a sanzionare l’inadempimento costituito dall’utilizzazione del repertorio amministrato senza la preventiva richiesta di licenza (c.d. “utilizzazioni abusive”).

Per ogni utilizzazione abusiva constatata, sia per la musica d’ambiente che per eventi di spettacolo e intrattenimento, sono dovuti i seguenti importi:

- come penale, il 30% dell’importo dovuto per diritto d’autore;

- per le spese di istruttoria, un importo fisso di € 75,00 (oltre IVA se dovuta) a parziale copertura delle attività di controllo e di recupero del credito.

Sono previste delle riduzioni applicabili solo in caso di constatazione di prima attività abusiva nell’arco di 365 giorni, a condizione che il pagamento dell’importo complessivo dovuto sia eseguito entro i seguenti termini:

- come penale, riduzione dal 30 al 15% in caso di pagamento dell’intero importo dovuto entro 15 giorni dalla data del controllo; riduzione dal 30 al 20% in caso di pagamento dell’intero importo dovuto entro 30 giorni dalla data del controllo;

- per le spese di istruttoria, riduzione da € 75,00 a € 30,00 in caso di pagamento dell’intero importo dovuto entro 15 giorni dalla data del controllo; riduzione da € 75,00 a € 50,00 entro 30 giorni dalla data del controllo.

Solo per gli eventi di spettacolo e trattenimento sono previste penali progressive in caso di più eventi abusivi constatati nell’arco di 365 giorni.

Per ogni evento abusivo successivo al primo, l’organizzatore sarà tenuto a corrispondere una penale progressiva secondo il seguente schema:

- 50% sul secondo evento abusivo, se per l’evento abusivo precedente è stata applicata una penale del 30% (o 15 o 20% a seconda della data di pagamento) e non sono trascorsi almeno 365 giorni dalla precedente violazione;

- 100% sul terzo evento abusivo, se per l’evento abusivo precedente è stata applicata una penale del 50% e se nell’arco del periodo di riferimento sono stati constatati complessivamente tre eventi abusivi;

- 200% sul quarto evento abusivo e successivi, se nell’arco del periodo di riferimento sono stati constatati complessivamente quattro o più eventi abusivi.



17 January 2025
Booking.com alla prova del DMA

Dal 14 novembre 2024, Booking.com è obbligato a rispettare il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali (cosiddetto DMA - Digital Markets Act).

La materia è stata al centro anche di un workshop  organizzato dalla Commissione europea, nel corso del quale i rappresentanti del portale hanno illustrato agli stakeholder del settore le misure adottate per adeguarsi alle nuove regole. Le considerazioni esposte da Booking.com non sono riuscite, tuttavia, a dissipare le preoccupazioni degli imprenditori alberghieri, che sono stati concordi nell’affermare che la situazione attuale non soddisfa i requisiti dettati dal nuovo regolamento.

Marie Audren, segretario generale di HOTREC, la confederazione europea delle imprese alberghiere e della ristorazione, ha commentato: “Gli obiettivi del DMA non saranno raggiunti semplicemente con modifiche cosmetiche, che si limitano a una rielaborazione formale delle clausole contrattuali. Occorre garantire che gli obblighi siano effettivamente e pienamente rispettati e trattare gli albergatori in modo equo. Allo stato attuale, Booking.com è ancora lontano dall’essere conforme. Gli hotel europei, per lo più piccole e medie imprese, contano sul DMA per risolvere le pratiche commerciali sleali”.

“Ad esempio, il DMA vieta l’imposizione di clausole di parità da parte dei gatekeeper e consente agli hotel  la libertà di offrire tariffe più convenienti su altri canali ma, nonostante questo divieto – afferma Markus Luthe, direttore generale dell’associazione tedesca degli albergatori – Booking.com continua a esercitare una pressione indiretta sugli alberghi, scontando le tariffe delle camere dal proprio margine (undercutting), distorcendo così la concorrenza e ottenendo di fatto gli stessi risultati negativi delle clausole di parità”.

“Siamo molto preoccupati – ha aggiunto durante il suo intervento Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi – perché la politica di Booking.com è chiaramente finalizzata a disincentivare l’utilizzo di sistemi alternativi al proprio servizio di pagamento. Se non saranno adottati presto gli opportuni rimedi, c’è il rischio concreto che le strutture ricettive siano private della possibilità di richiedere ai propri ospiti il pagamento anticipato”.

Inoltre, Booking.com non fornisce informazioni trasparenti sul funzionamento dei propri algoritmi e continua a limitare la comunicazione diretta tra gli hotel e gli ospiti.

L’HOTREC, con un proprio comunicato, ha esortato “vivamente la Commissione europea ad adottare al più presto le misure necessarie il prima possibile e ad avviare un’indagine di non conformità nei confronti di Booking.com”.

Nel caso in cui le misure adottate da Booking non fossero considerate conformi, la Commissione avrà la facoltà di intraprendere azioni formali, che potrebbero includere sanzioni economiche significative o altre misure correttive.

 



10 January 2025
I limiti al self check-in

Il gestore della struttura ricettiva deve sempre verificare, in presenza, l’identità dei clienti. Il ministero dell’Interno ha ribadito l’obbligo d’identificazione e ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità operative.

 Il ministero dell’Interno, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica previsto per la città di Roma a partire dal 24 dicembre 2024 e tenuto conto dell’evoluzione della difficile situazione internazionale, ha inviato una nota ai prefetti e ai questori ribadendo la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

A tale scopo, il ministero ha ritenuto opportuno esaminare compiutamente e fornire chiarimenti in merito alle criticità connesse alla invalsa procedura di “identificazione da remoto” degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di key boxes all’ingresso.

Il ministero conferma l’interpretazione secondo cui la gestione automatizzata del check-in e dell’ingresso nella struttura, senza identificazione “de visu” degli ospiti, si configura come una procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l’invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.

Il ministero ribadisce quindi che eventuali procedure di check-in “da remoto” non possono ritenersi soddisfattive degli adempimenti di cui all’articolo 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia, compresi i locatori o sublocatori che locano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, il ministero conferma l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia, compresi i locatori o sublocatori che locano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a trenta giorni, di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica “de visu” della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicando i dati alla questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal decreto del ministro dell’interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal decreto del ministro dell’interno del 16 settembre 2021.

Come indicato anche con uno specifico avviso pubblicato dal ministero sul portale Alloggiati Web, al fine di verificare la reale corrispondenza tra le persone alloggiate e i documenti forniti, non sono consentite quindi forme di check-in a distanza o da remoto ovvero mediante strumenti telematici o elettronici o piattaforme social.



7 January 2025
ATECO 2025, istruzioni per l’uso

La nuova classificazione delle attività economiche sarà adottata sia per le finalità

di produzione di dati amministrativi e statistici, sia per tutti gli adempimenti

anche di natura amministrativa

L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 2025), in vigore dal 1 gennaio 2025.

Riepiloghiamo gli aspetti di principale interesse, evidenziando che alle imprese non è richiesta alcuna azione prima del 1 aprile 2025.

 Adempimenti amministrativi presso il sistema camerale

Per le finalità amministrative, le Camere di commercio hanno sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica nel Registro delle Imprese.

Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1 aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.

Per una transizione graduale alla nuova classificazione, la visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici sia quelli precedenti.

 Adempimenti fiscali

Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA saranno tenuti a utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Si evidenzia che l’adozione della nuova classificazione non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi dell’articolo 35 (dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività) e dell’articolo 35-ter (identificazione ai fini IVA) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tuttavia, considerato che la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente potrebbe rilevare la necessità di comunicare all’Agenzia delle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta.

 Adempimenti statistici

Per le finalità statistiche perseguite dall’Istat, a partire dal 1 aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” potranno verificare l’attività economica svolta, mediante l’accesso al link di riferimento (https://imprese.istat.it).

Dopo la consueta autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione.

Attraverso queste nuove funzionalità, l’utente potrà confermare la proposta di riclassificazione oppure, qualora non la ritenesse adeguata, avrà la possibilità di non confermare tale proposta.

In quest’ultimo caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata “Anagrafica” dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione ATECO 2025 (sia come codice, sia come descrizione testuale) e potrà quindi richiederne la modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel Portale.

 

ATECO 2025 mantiene lo stesso impianto metodologico della versione attualmente in uso, in cui le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.

I servizi di alloggio forniti da strutture quali alberghi, alberghi diffusi, villaggi albergo, resort, residenze turistico alberghiere, condhotel, motel, pensioni, meublé o garni, ecc. mantengono il codi



3 August 2024
Portali di prenotazione alla prova del DAC 7

Le Online Travel Agencies sono impegnate a raccogliere i dati delle strutture ricettive e delle attività di locazione breve presenti sulle loro piattaforme

 

I portali che intermediano le prenotazioni di servizi ricettivi e le locazioni brevi stanno procedendo a raccogliere e verificare alcune informazioni essenziali sulle strutture ricettive e sugli immobili presenti sulle loro piattaforme, come previsto dalla direttiva dell’UE sulla cooperazione amministrativa (DAC 7) e dal Digital Services Act (DSA).

 

La direttiva europea DAC 7 è stata emanata al fine di rafforzare la trasparenza fiscale, considerata il principale strumento per contrastare le pratiche elusive internazionali. Un numero elevato e in costante aumento di privati e imprese utilizza infatti le piattaforme digitali per vendere beni o fornire servizi. Spesso però i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali non sono dichiarati e le relative imposte non vengono versate, in particolare quando tali piattaforme digitali operano in diversi Paesi. Ne consegue che gli Stati membri perdono gettito fiscale e alcuni operatori attivi sulle piattaforme digitali godono di un indebito vantaggio rispetto alle imprese tradizionali.

 

In adempimento a quanto previsto dalla DAC 7, i gestori delle piattaforme sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio di ogni anno una serie di informazioni.

 

Tra le informazioni da inviare, relativamente ai servizi ricettivi e alle locazioni brevi di immobili, sono ricomprese le seguenti:

- i dati identificativi dei fornitori di servizi e dei locatori;

- l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale;

- il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre dell’anno e il numero di transazioni in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata;

- eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma per ogni trimestre dell’anno;

- se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante l’anno.

 

Con l’entrata in vigore del regolamento europeo sui servizi digitali, cosiddetto DSA, le piattaforme di intermediazione e di vendita di beni e servizi sono inoltre tenute a rafforzare i loro sistemi di sicurezza per prevenire situazioni di illegalità, compiendo controlli a campione sui prodotti e servizi venduti sulla propria piattaforma, e garantendo che la pubblicità online non sia ingannevole o dannosa.

 

Il regolamento europeo è infatti finalizzato a creare un ambiente digitale sicuro e affidabile, tutelando i diritti dei consumatori e contrastando la diffusione di contenuti illegali e la manipolazione delle informazioni.

 

In adempimento a tale normativa, potrà quindi essere richiesto ai gestori di attività ricettive o di locazione breve presenti sulle piattaforme di fornire il proprio indirizzo e codice fiscale, e, se si dichiarano host professionali, anche la partita IVA e il numero di iscrizione al Registro delle imprese.

 

Il mancato inserimento dei dati richiesti nell’area riservata della piattaforma comporterà l’adozione di alcune misure, tra cui l’impossibilità di ricevere prenotazioni da parte di viaggiatori all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e la disattivazione delle proprietà presenti sulla piattaforma stessa.



30 July 2024
Locazioni brevi, facciamo il punto

In arrivo la banca dati delle strutture ricettive. Sanzioni sino a 8mila euro per quelle

che non rispettano l’obbligo di pubblicazione del codice. Prosegue l’impegno

di Federalberghi per la realizzazione di un mercato più equo e trasparente

 

Nel corso degli ultimi anni, l’andamento del comparto extralberghiero ha realizzato buone performance, con tassi di crescita superiori a quelli registrati nel comparto alberghiero.

Il mercato evolve, ci lancia dei segnali, che dobbiamo essere pronti a cogliere.
è peraltro ragionevole presumere che l’andamento delle statistiche ufficiali possa essere in parte spiegato dall’emersione che si realizza a seguito delle misure di contrasto all’abusivismo che sono state adottate in Italia. Ne rammentiamo alcune:

- la comunicazione all’Autorità di P.S. delle generalità degli alloggiati;

- la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle transazioni effettuate sui portali;

- lo scambio d’informazioni tra il Ministero dell’Interno, l’Agenzia delle Entrate e i Comuni.

 

Alcuni dati

Anche se i risultati ottenuti grazie a queste misure sono apprezzabili, va detto che la strada da percorrere è ancora lunga.

Basti pensare che, a fronte degli oltre 500mila alloggi italiani disponibili sul più famoso portale dedicato agli affitti brevi, ISTAT censisce soltanto 118mila appartamenti in affitto gestiti in forma imprenditoriale, 33mila bed & breakfast, a cui si aggiungono 15mila esercizi non classificati.

Si consideri, ancora, che, mentre le statistiche ufficiali celebrano il ritorno ai numeri record del 2019, che si chiuse con 436 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, qualche settimana fa uno studio commissionato da ENIT-Unioncamere a ISNART ha stimato che nel 2023 si siano registrate nelle strutture ricettive e nelle abitazioni private italiane circa 851 milioni di presenze.

Gli organi d’informazione hanno “fatto il titolo” sugli 851 milioni, ma in pochi si sono accorti che il dato eclatante era costituito dagli oltre 415 milioni di presenze che sfuggono a ogni controllo.

La banca dati delle strutture ricettive

In questo alternarsi di luci e ombre, si è recentemente inserito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni al decreto sull’interoperabilità della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica, realizzata dal Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome.

Attraverso la Banca dati, sarà possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

Gli Intermediari e i Property Manager che operano su piattaforme online devono assicurare che il CIN sia sempre indicato negli annunci.

Le sanzioni per la mancata esposizione del CIN vanno da 800 a 8mila euro per le strutture che non rispettano la normativa, e da 500 a 5mila euro per chi non espone il codice come richiesto. Violazioni reiterate possono portare alla sospensione dell’attività ricettiva.

Il legislatore ha istituito la banca dati con l’obiettivo, molto apprezzabile, di favorire la trasparenza del mercato.

Sarà utile agli organi di vigilanza, che potranno disporre di un efficace strumento di controllo. Confidiamo che la banca dati venga messa a disposizione anche dei consumatori, per consentire a chiunque abbia interesse di verificare la veridicità delle informazioni pubblicate sui portali.

Ma non vanno trascurati anche altri vantaggi che potranno derivare dalla disponibilità di un elenco aggiornato di tutti i soggetti che esercitano l’attività ricettiva nel rispetto delle regole. Ad esempio, potrà essere utile alle Regioni, per la realizzazione di attività promozionali.

Ci auguriamo, inoltre, che le informazioni contenute nella banca dati vengano presto rese disponibili in modalità open data, al fine di favorire l’attività di tutti coloro che vogliano sviluppare strumenti di promozione dell’offerta turistica italiana.

Il processo di entrata in esercizio della banca dati si articola in due fasi: una fase sperimentale per lo sviluppo del modello di interoperabilità e una fase a regime.

La sperimentazione della piattaforma è iniziata in Puglia. In seguito, sul sito del Ministero, sarà data notizia dell’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale.

 

La disciplina fiscale delle locazioni brevi

è inoltre utile ricordare che nei mesi scorsi si sono registrati dei significativi avanzamenti in materia di equità fiscale nella competizione tra strutture ricettive e locazioni brevi.

Airbnb ha versato al fisco italiano 576 milioni di euro per chiudere il contenzioso relativo al mancato pagamento della cedolare secca sugli affitti brevi.

Un analogo accordo è stato raggiunto da Booking.com, che ha pagato 94 milioni di euro per sanare la mancata applicazione dell’IVA sulle commissioni che il portale richiede alle locazioni brevi.

Sono cifre importanti, ma ancor più importante è la circostanza che sia stata riconosciuta la primazia della legge italiana, che i portali si sono impegnati a rispettare anche per il futuro.

Sempre in materia fiscale, ricordiamo l’applicazione dell’imposta di soggiorno sulle locazioni brevi, l’elevazione al 26% della cedolare secca a partire dal secondo appartamento e l’automatica attribuzione della qualifica d’imprenditore ai soggetti che gestiscono più di quattro appartamenti.

 

La direzione di marcia

Con un pizzico di orgoglio, possiamo rivendicare il fatto che i risultati sin qui acquisiti sono stati raggiunti anche grazie al tenace impegno di Federalberghi, che ha promosso l’adozione delle nuove regole ed è intervenuta in tutti i gradi di giudizio, dal TAR alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in difesa della legalità.

Dobbiamo però aggiungere che, seppur le misure sin qui adottate vadano bene, non sono sufficienti. Le realtà di cui parliamo operano a tutti gli effetti come strutture ricettive e quindi devono essere soggette alle medesime regole di base previste per alberghi, affittacamere e bed & breakfast.

Un apprezzabile passo in avanti è stato compiuto introducendo l’obbligo d’installare, all’interno degli immobili destinati alle locazioni brevi, estintori portatili e dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio.

Ma si deve fare di più. Federalberghi continuerà a vigilare sulla corretta applicazione delle norme vigenti e sull’attivazione di ulteriori strumenti, normativi e amministrativi, volti a rendere effettivo il principio “stesso mercato, stesse regole”.



15 March 2024
Imposta di soggiorno, presentate le modifiche

La Commissione Finanze del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il Governo a valutare una revisione generale dell’imposta di soggiorno.

La medesima risoluzione, nell’indicare i principi ispiratori che dovrebbero modificare la materia, recepisce anche alcuni suggerimenti che Federalberghi ha espresso nel corso di una recente audizione presso la stessa Commissione, la quale ha richiesto che i singoli Comuni, nel fissare autonomamente il livello dell'imposta, stabiliscano importi proporzionalmente progressivi alla tariffa applicata per il pernottamento.

Il principio di proporzionalità, già fissato per legge nel 2011, è stato disatteso dalla gran parte dei Comuni, anche in seguito ad alcuni orientamenti della giurisprudenza amministrativa, che hanno sancito la legittimità di sistemi che adattano il valore dell’imposta a tipologia e categoria della struttura ricettiva.

Il collegamento con il prezzo è più equo di altri sistemi, anche perché tende a incorporare automaticamente alcuni parametri oggettivi (categoria della struttura, ubicazione, stagionalità, ecc.), piuttosto che una regolamentazione minuta che, oltre a complicare inutilmente la questione, rendendola poco comprensibile al turista, può risultare regressiva.

La risoluzione prevede, inoltre, che il valore dell’imposta venga mantenuto entro i limiti attualmente previsti dalla legge nazionale pari, secondo i casi, a 5 o a 10 euro.

La Commissione ha chiesto di stabilire che eventuali incrementi tariffari non possano decorrere prima di sei mesi dall’approvazione della delibera comunale, per evitare che una soluzione adottata all’ultimo momento interferisca con i contratti già stipulati. La risoluzione si sofferma anche sulle modalità di riscossione, prevedendo che i Comuni si dotino di un sistema digitale, da mettere gratuitamente a disposizione delle strutture ricettive, alle quali sarà affidato un ruolo di mero controllo, mentre le attività meno organizzate, ad esempio le locazioni brevi non imprenditoriali, potranno avvalersi dell’intermediazione dei portali di prenotazione.

Si prevede che gli introiti siano dedicati a investimenti nel settore turistico, con sanzioni per i Comuni che non rispettino il vincolo di destinazione. Anche questo è stato, sino a oggi, un punto dolente, con una sostanziale elusione generalizzata della norma che prevede il finanziamento di interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, oltre che interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, così come dei relativi servizi pubblici locali.

Un punto di particolare interesse riguarda il coinvolgimento delle categorie e l’obbligo, a carico del Comune, di dar conto pubblicamente della destinazione delle risorse. Ci si augura che il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle imprese non si limiti a un atto formale e che, invece, comprenda sia la fase di istituzione dell'imposta, sia la definizione della destinazione delle risorse e di verifica del loro impiego.

La risoluzione si chiude con l’invito ad approvare un regolamento-quadro che definisca la disciplina di attuazione dei principi formulati dalla Commissione. Questo regolamento si dovrà applicare in tutti i Comuni italiani, incluso il territorio amministrato da Roma Capitale, che fino a oggi è stato interessato da una disciplina ad hoc.